Materiale di riporto… indecisioni e retromarce in Parlamento!
L’art. 3 del D.l. 25 gennaio 2012, n.2 ha introdotto una norma di interpretazione autentica dell’art. 185, commi 1, lettere b) e c), e 4 del D.lgs. 152/2006, volta a chiarire che i materiali di riporto storici sono esclusi dall’applicazione della normativa sui rifiuti, disciplinata dalla Parte IV del Codice Ambientale.
Che cosa sono i materiali di riporto?
I materiali di riporto sono costituiti da una miscela eterogenea di materiali di origine antropica e terreno naturale che, utilizzati nel corso dei secoli per successivi riempimenti e livellamenti del terreno, si sono stratificati nel suolo fino a profondità variabili e che, compattandosi e integrandosi con il terreno naturale, si sono assestati determinando in molte città un nuovo orizzonte stratigrafico.
Secondo il citato D.l., in corso di conversione, dunque non rientrano nel campo di applicazione della parte IV:
1) il terreno in situ, non scavato, anche se contiene materiale di riporto; il suolo contaminato non scavato anche se contiene materiale di riporto (art. 185, comma 1, lett. b);
2) il suolo non contaminato, escavato nel corso Continua a leggere
